Articolo 29: Le Unioni civili in mare aperto: ecco il progetto di legge che andrà in Aula in Senato
In seguito all’ostruzionismo in Commissione Giustizia di alcuni senatori (di Ncd e Forza Italia) che hanno presentato, come noto, migliaia di emendamenti (ne ha dato conto ARTICOLO29 in maggio), è stato depositato ieri un nuovo progetto di legge (prima firmataria sempre la sen. Cirinnà, relatrice per il Testo unificato) che sarà oggetto della discussione che dovrebbe aprirsi in Senato a breve, il 13 o il 14 ottobre.
La discussione che si apre riguarderà formalmente anche tutti gli altri progetti di legge, ma di fatto è questo il testo che sarà oggetto del dibattito parlamentare e che sarà sottoposto, infine, alla votazione dell’Aula. Un testo, dunque, che affronta le intemperie dell’Aula senza relatrice.
Cercheremo di esporre qui in estrema sintesi i principi che informano la disciplina di cui al Titolo I della legge, relativo al nuovo istituto dell’Unione civile tra persone dello stesso sesso.
ART. 1: le “specifiche formazioni sociali”
Il nuovo testo mantiene, all’art. 1, il riferimento, che ha suscitato tante polemiche, alle “specifiche formazioni sociali”. Contrariamente a quanto equivocato da più parti, non si tratta di una nuova definizione dell’istituto giuridico, che resta denominato come “Unione civile fra persone dello stesso sesso”. Si tratta, invero, di una mera qualificazione giuridica del nuovo istituto ai sensi dell’art. 2 della Costituzione. Allo stesso modo delle famiglie di fatto, etero e omosessuali, che rappresentano specifiche formazioni sociali ex art. 2 e delle coppie coniugate, che rappresentano altrettante specifiche formazioni sociali protette dagli artt. 2 e 29, anche le unioni fra persone delo stesso sesso che accedono al nuovo istituto sono infatti in tutta evidenza specifiche formazioni sociali ex art. 2.