Comunicato stampa
La costituzione dell’unione civile tra persone dello stesso sesso deve avere pari dignità sociale rispetto alla celebrazione del matrimonio civile. Il Parere del Garante regionale per le persone a rischio di discriminazione sul rifiuto del Comune di Trieste a mettere a disposizione la ‘sala matrimoni’ per la costituzione delle unioni civili.
Il Garante regionale per le persone a rischio di discriminazione ritiene discriminatorio il rifiuto opposto dal Comune di Trieste di estendere alla costituzione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso gli stessi servizi e ambienti predisposti per la celebrazione dei matrimoni civili, alle medesime condizioni, orari e tariffe previste dalle apposite delibere comunali.
Nel parere, il Garante ricorda che l’unione civile è la forma giuridica di diritto pubblico nella quale si esprime il diritto fondamentale alla vita familiare delle persone omosessuali, con diritti e doveri tendenzialmente equiparabili a quelli stabiliti dal matrimonio, per cui le persone che si uniscono civilmente si trovano in una situazione comparabile a quella delle persone che si uniscono in matrimonio, e dunque ogni disparità di trattamento riguardo alle modalità di accesso ai servizi comunali resi disponibili per la costituzione dell’unione civile rispetto a quelli previsti per la celebrazione del matrimonio civile costituirebbe una discriminazione vietata dagli artt.8 e 14 della Convenzione europea sui diritti dell’Uomo e le Libertà Fondamentali.
Il Garante ricorda come un caso analogo si sia verificato in Austria, all’indomani dell’entrata in vigore il 1 gennaio 2010, della legge austriaca sulle Unioni registrate, che prevedeva che le medesime dovevano essere costituite presso autorità amministrativa diversa da quella competente per la celebrazione dei matrimoni civili e negli uffici amministrativi anziché negli ambienti già previsti per i matrimoni civili. La Corte Costituzionale austriaca, con la sentenza del 19 giugno 2013, ha ritenuto tale disparità di trattamento discriminatoria ed in violazione degli artt. 8 e 14 della Convenzione europea sui diritti dell’Uomo e le Libertà Fondamentali.
Proprio al fine di evitare tali disparità di trattamento contrarie al sistema europeo dei diritti dell’Uomo, la normativa sulle Unioni civili recentemente approvata (legge n. 76/2016) ha incluso una norma (art.1 comma 20) che prevede l’automatica estensione anche alle parti dell’unione civile di tutte le disposizioni previste che si riferiscono al matrimonio contenute, tra l’altro, in atti amministrativi, tra cui debbono essere ricomprese le delibere degli enti locali riguardanti le modalità, gli orari, le tariffe e gli ambienti nei quali vengono celebrati i matrimoni civili.