Interrogazione parlamentare sul caso di Perugia
Interrogazione a risposta orale
Al Ministro dell’interno
Premesso che:
la prima sezione civile della Suprema Corte di cassazione ha confermato che è trascrivibile in Italia l’atto di nascita formato all’estero, dal quale risulti che il minore è figlio di due madri con la sentenza 19599 del 21 giugno 2016, depositata il 30 settembre;
la Suprema Corte ha escluso la contrarietà dell’atto all’ordine pubblico, chiarendo ulteriormente l’inquadramento sistematico della genitorialità omosessuale nel nostro ordinamento, in armonia con i principi desumibili dalla Costituzione, dalle convenzioni internazionali in materia di protezione dei minori e dal complesso delle disposizioni alla luce delle quali deve essere assicurata, in Italia, la tutela dei diritti fondamentali dei minori nati, accolti o cresciuti in una famiglia omogenitoriale;
in particolare la Corte ha affermato che l’evoluzione del concetto di ordine pubblico internazionale mostra il suo progressivo affrancamento da una funzione di tipo difensivo, e l’apertura alla dimensione della relazione e dell’interazione tra ordinamento interno e comunità internazionale sostenendo la stessa Corte che «tale più aperta concezione si fonda su una maggiore partecipazione dei singoli Stati alla vita della comunità internazionale, la quale sempre meglio è capace di esprimere principi generalmente condivisi e non necessariamente tradotti in norme interne, così da sottrarre la nozione di ordine pubblico internazionale sia ad una eccessiva indeterminatezza sia ad un legame troppo rigido con i mutevoli contenuti delle legislazioni vigenti nei singoli ordinamenti nazionali»;
la Corte è entrata altresì nel merito, affrontando la questione della compatibilità dell’atto di nascita con la «tutela dell’interesse superiore del minore, anche sotto il profilo della sua identità personale e sociale, e in generale del diritto delle persone di autodeterminarsi e formare una famiglia, valori […] già presenti nella Carta costituzionale (artt. 2, 3, 31 e 32 Cost.) e la cui tutela è rafforzata dalle fonti sovranazionali che concorrono alla formazione dei principi di ordine pubblico internazionale»;
l’interesse superiore del minore trova connotazione nel «diritto a conservare lo status di figlio» nei confronti di entrambe le madri, come riconosciuto dall’atto di nascita estero di cui si chiede la trascrizione nel rispetto della vita privata e all’identità, non solo fisica, ma anche personale e sociale del minore;
affrontando i princìpi desumibili dai divieti e nelle norme inderogabili contenute nella legge n. 40/2004 in tema di procreazione medicalmente assistita la corte di Cassazione ha sostenuto che il ricorso a tale pratica all’estero da parte di coppie dello stesso sesso «non esprime un valore costituzionale superiore ed inderogabile, idoneo ad assurgere a principio di ordine pubblico»;
non può allo stesso modo essere assunto a principio inderogabile di ordine pubblico quello secondo cui, nel nostro ordinamento, madre è colei che partorisce (art. 269 c.c.) potendo essere l’attribuzione della maternità, sempre per la Suprema Corte, inquadrata in una cornice più ampia legata al concetto di “responsabilità genitoriale” quando, come nella specie, la non coincidenza tra parto e trasmissione del patrimonio genetico consegua ad un peculiare progetto genitoriale nell’ambito di una coppia omosessuale;
secondo la Corte “non si può ricorrere alla nozione di ordine pubblico per giustificare discriminazioni nei confronti [del minore] a causa della scelta di coloro che lo hanno messo al mondo mediante una pratica di procreazione assistita non consentita in Italia […] Vi sarebbe altrimenti una violazione del principio di uguaglianza, intesa come pari dignità sociale di tutti i cittadini e come divieto di differenziazioni legislative basate su condizioni personali e sociali”;
premesso altresì che:
la Suprema Corte di cassazione, prima sezione civile, con sentenza numero 14878 del 15 giugno 2017, ha richiamato – per un caso analogo a quello summenzionato – l’articolo 9 della legge n. 40 del 2004 per cui secondo la stessa legge che aveva originariamente escluso la procreazione mediante fecondazione eterologa, «il coniuge o il convivente il cui consenso alla tecnica sia ricavabile da atti concludenti, non può esercitare l’azione di disconoscimento della paternità né impugnare il riconoscimento»;
e premesso inoltre che:
il riconoscimento di efficacia giuridica al provvedimento straniero che stabiliva la sussistenza di un legame genitoriale tra due minori nati grazie alla gestazione per altri ed il loro padre non genetico è stato altresì disposto dall’ordinanza della Corte d’Appello di Trento del 23 febbraio 2017 richiamando anche in questo caso la compatibilità tra il provvedimento straniero e l’ordine pubblico, l’esigenza di salvaguardare il diritto del minore alla continuità affettiva nei confronti di entrambi i genitori e l’assoluta indifferenza delle tecniche di procreazione cui si sia fatto ricorso all’estero rispetto al diritto del minore;
considerato che:
gli interroganti hanno appreso da fonti di stampa che il Comune di Perugia si sarebbe rifiutato di trascrivere l’atto di nascita di un bimbo di sei mesi nato in Spagna da due mamme italiane grazie alla procreazione assistita in virtù di presunti motivi di ordine pubblico;
la mancata registrazione all’anagrafe rappresenta la lesione di un diritto fondamentale all’identità del bambino il quale in assenza di una certificazione anagrafica risulta inesistente sul piano giuridico e sul piano dell’accesso ai servizi;
si chiede di sapere:
se il Ministero in indirizzo intenda dare indicazione ai Comuni nel senso dell’attuazione degli orientamenti di giurisprudenza, anche di Cassazione, richiamati così evitando che i singoli siano costretti a far valere i propri diritti in sede giurisdizionale con notevoli costi in termini di tempi e spese.
LO GIUDICE, CARDINALI, CIRINNA’, GINETTI.