Interrogazione parlamentare sulla individuazione paesi sicuri per richiedenti asilo
Il decreto del 4 ottobre del 2019 sull’individuazione dei paesi di origine sicuri lede in modo grave la condizione dei richiedenti asilo LGBT+: sono considerati sicuri stati come Marocco, Algeria, Ghana e Senegal, in cui l’omosessualità è tuttora reato e questo renderà difficilissimo ai richiedenti asilo LGBT+ provenienti da quei paesi ottenere tutela. È l’ennesimo frutto avvelenato del decreto Slavini e su questo ho presentato ieri una interrogazione parlamentare. È fondamentale una rimeditazione della materia, che prenda in considerazione le concrete condizioni di vulnerabilità dei richiedenti asilo, compresi l’orientamento sessuale e l’identità di genere. Il diritto dell’immigrazione deve rispettare, anzitutto, la dignità delle persone, in ogni suo aspetto.
INTERROGAZIONE PARLAMENTARE
Atto n. 3-01233
Pubblicato il 12 novembre 2019, nella seduta n. 165
CIRINNA‘ – Ai Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell’interno, della giustizia e per le pari opportunità e la famiglia. –
Premesso che:
in data 7 ottobre 2019 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto interministeriale 4 ottobre 2019, che individua alcuni Paesi di origine sicuri ai sensi dell’art. 2-bis del decreto legislativo n. 25 del 2008, introdotto dall’art. 7-bis del decreto-legge n. 113 del 2018 (cosiddetto decreto sicurezza), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 132 del 2018;
tra i Paesi dichiarati sicuri ve ne sono alcuni (come ad esempio Algeria, Ghana, Marocco e Senegal) nei quali l’omosessualità è perseguita penalmente;
considerato che:
la provenienza da un Paese dichiarato sicuro rende più difficoltoso ottenere la protezione internazionale o altra forma di protezione equivalente, sia alla luce dei più ristretti tempi riservati alla procedura, sia soprattutto in termini di maggiore onerosità della prova della condizione di particolare vulnerabilità sofferta nel Paese di origine;
la repressione penale dell’omosessualità si pone in aperto contrasto con i più elementari principi di civiltà giuridica oltre che con i valori fondanti la Costituzione repubblicana;
anche ove sia prevista dalla legge, ma non applicata in concreto, essa è indice di una situazione socio-culturale di forte stigmatizzazione ai danni delle persone omosessuali che, nel Paese di origine, non sono messe nelle condizioni di vivere liberamente la propria affettività e la propria sessualità, le quali, come affermato dalla giurisprudenza interna ed europea, rappresentano uno degli aspetti più intimi della dignità dell’individuo e del libero svolgimento della sua personalità;
in considerazione di simili premesse, la giurisprudenza della suprema Corte di cassazione, in sede di sindacato sulle domande di protezione presentate da richiedenti asilo LGBT+, ha progressivamente escluso ogni possibile rilevanza di valutazioni di tipo stereotipico, richiedendo piuttosto una valutazione della concreta situazione di vulnerabilità del ricorrente, considerato non solo il quadro normativo del Paese di origine, ma anche l’atteggiamento dell’ambiente sociale e culturale nei confronti dell’omosessualità;
l’inserimento tra i Paesi sicuri di Stati nei quali l’omosessualità sia penalmente repressa o comunque fortemente stigmatizzata ostacola e rende oltremodo complesse proprio tali valutazioni in concreto: infatti, il poco tempo a disposizione del richiedente per giustificare la propria domanda di protezione, unitamente alle difficoltà legate all’interiorizzazione dello stigma e alla conseguente difficoltà o vergogna nel dichiarare la propria condizione omosessuale, rischia di vanificare l’effettività del diritto alla protezione internazionale, con conseguente rimpatrio immediato e nuova esposizione al rischio di essere sottoposto, nel Paese di origine, a vessazioni o violenze determinate dall’orientamento sessuale, o comunque di essere consegnato ad una situazione socio-culturale che impedisce di svolgere pienamente la propria personalità e dunque giustifica la concessione di una forma di protezione da parte dell’ordinamento italiano (si veda al riguardo la sentenza della Cassazione, sez. I, n. 445 del 2018);
considerato altresì che:
il decreto 4 ottobre 2019 dà attuazione ad una delle più contestate previsioni del decreto sicurezza il quale, per facilitare le operazioni di rimpatrio, ha introdotto arbitrariamente la categoria dei Paesi di origine sicuri, peraltro individuati dal Governo senza alcun tipo di coinvolgimento delle istituzioni parlamentari, e dunque del tutto al di fuori dal circuito della responsabilità politica;
tale previsione normativa impedisce in radice di operare una valutazione adeguata e in concreto dei migranti in condizione di particolare vulnerabilità, così integrando una palese violazione della loro dignità e conseguente grave pregiudizio dei loro diritti umani fondamentali, come assicurati dalle convenzioni internazionali in materia, da sempre refrattarie a valutazioni di carattere astratto, collettivo o per categorie delle singole situazioni di vita delle persone migranti;
si rende pertanto necessaria una profonda rimeditazione della materia, nel cui quadro appare necessario e urgente assicurare adeguata garanzia delle persone migranti in condizione di particolare vulnerabilità dovuta all’orientamento sessuale o all’identità di genere;
proprio tali categorie di soggetti, più di altre, si trovano a soffrire le conseguenze dell’abrogazione (ad opera dello stesso decreto-legge n. 113 del 2018) della protezione umanitaria come forma residuale di protezione internazionale, la quale aveva consentito, grazie anche ad una lungimirante ed equilibrata opera di interpretazione in sede giurisdizionale, di assicurare adeguata protezione anche ai migranti LGBT,
si chiede di sapere:
quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano assumere per evitare che, in conseguenza del decreto interministeriale 4 ottobre 2019, i migranti LGBT vengano rimpatriati verso Paesi che, sebbene dichiarati sicuri dallo stesso decreto, reprimono penalmente l’omosessualità o nei quali, in ogni caso, si registri una situazione sociale e culturale di forte stigma nei confronti delle persone LGBT, tale da impedire loro il libero svolgimento della propria personalità;
quali iniziative intendano assumere, anche in sede di necessario superamento dell’impianto regressivo e repressivo dei cosiddetti decreti sicurezza (a giudizio dell’interrogante triste e ambigua eredità del precedente Governo) per farsi carico del pieno riconoscimento della vulnerabilità delle persone migranti, assicurando strumenti di protezione adeguati alla diversità di esperienze e condizioni di vita che giustificano la richiesta di protezione, anche in considerazione di caratteristiche personali e sociali come genere, orientamento sessuale e identità di genere.
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/18/Sindisp/0/1126799/index.html