Interrogazione presentata al Senato sul caso dell’orso Daniza
Atto Senato
Interrogazione a risposta scritta 4-02556
presentata da
MONICA CIRINNA’
martedì 29 luglio 2014, seduta n.294
CIRINNA’, AMATI, DE PETRIS, FUCKSIA, GRANAIOLA, LO GIUDICE, IDEM, VALENTINI, COCIANCICH – Al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare – Premesso che:
il 18 luglio 2014 la Giunta della Provincia autonoma di Trento, con delibera n. 1241, ha approvato la “Modifica del Piano d’Azione interregionale per la Conservazione dell’Orso Bruno nelle Alpi Centro-Orientali” (PACOBACE), sottoscritto nel 2010 dalle province autonome di Trento e Bolzano, dalle Regioni Friuli-Venezia Giulia, Veneto e Lombardia, dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e dall’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA);
il Piano reca l’individuazione della categoria “Orso problematico”; tale categoria, sulla base del comportamento tenuto, è suscettibile a sua volta dell’ulteriore differenziazione tra “Orso dannoso” e “Orso pericoloso”. In relazione a tali specie il Piano d’azione PACOBACE predispone le procedure per intervenire in maniera tempestiva ed efficace. Tra le procedure elencate figurano la “cattura per captivazione permanente”, nonché “l’abbattimento”;
nella citata delibera, si legge che “il Ministero ha recepito favorevolmente la proposta di revisione, istituendo al riguardo un apposito Tavolo di lavoro, con propria nota n. 40319/PNM datata 8 luglio 2013 che ha portato tuttavia solo alla revisione del documento in questione per la parte relativa ai soggetti eccessivamente dannosi”;
conseguentemente la Provincia autonoma di Trento ha deliberato “di considerare la modifica del Piano d’Azione solo come una prima azione, parziale, rispetto alle attuali necessità di adeguamento degli strumenti di gestione della popolazione ursina in Provincia di Trento” e “di pervenire in tempi brevi alla definizione di modalità gestionali più snelle ed efficaci nel senso del riconoscimento alla Provincia di un’adeguata indipendenza gestionale nei riguardi della frazione della popolazione ursina maggiormente problematica, consentendo nel rispetto di criteri condivisi e codificati, decisioni autonome e necessariamente tempestive circa la rimozione dei soggetti problematici”;
considerato che:
il comma 1, dell’articolo 2 della legge n. 157 dell’11 febbraio 1992 recante “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” inserisce tra le specie particolarmente protette gli orsi;
il decreto del Presidente della Repubblica n. 357 dell’8 settembre 1997, recante “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” stabilisce che l’Italia, come gli altri Stati dell’Unione europea che ospitano popolazioni di Orso bruno, è tenuta a sorvegliarne lo stato di conservazione ed a tutelarlo in quanto specie di interesse comunitario;
in particolare l’Allegato B del decreto inserisce gli orsi tra le specie di interesse comunitario la cui conservazione richiede la designazione di zone speciali di conservazione e l’Allegato D lo inserisce tra le specie di interesse comunitario che richiedono una protezione rigorosa. A tal fine l’articolo 8 stabilisce che: ” Per le specie animali di cui all’allegato D, lettera a), al presente regolamento, è fatto divieto di: a) catturare o uccidere esemplari di tali specie nell’ambiente naturale; b) perturbare tali specie, in particolare durante tutte le fasi del ciclo riproduttivo o durante l’ibernazione, lo svernamento e la migrazione (…);
inoltre, il codice penale all’articolo 544-bis punisce “Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale” e all’articolo 544-terpunisce “Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche ecologiche”;
la direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla tutela penale dell’ambiente, attuata con decreto legislativo n. 121 del 7 luglio 2011, vincola gli Stati membri a garantire protezione penale agli animali, quali l’orso, oggetto di specifiche tutele internazionali e comunitarie;
rilevato inoltre che:
la reintroduzione dell’orso in Trentino, allo scopo di garantire la conservazione del piccolo nucleo di orsi oramai destinati all’estinzione, ha avuto inizio nel 1999, grazie al progetto “Life Ursus” ed ai correlati finanziamenti dell’Unione europea. Il buon successo dell’iniziativa è testimoniato dalla ripresa della popolazione di Orso, nonché dal fatto che l’Unione europea abbia, inoltre, finanziato il progetto del Parco dell’Adamello-Brenta per ben 3 volte mediante l’accesso agli strumenti finanziari “Life”;
dal 1° settembre 2010 la gestione e la tutela dell’orso in provincia di Trento, sono entrate a far parte del progetto “Life Arctos”, che vede tra gli obiettivi principali proprio la gestione del fenomeno degli orsi problematici presenti in provincia di Trento e lungo il confine tra la regione Friuli-Venezia Giulia e la Slovenia, oltre che in tutto l’areale dell’Orso marsicano. Tale progetto, che si concluderà il prossimo 31 dicembre 2014, è stato finanziato dall’Unione europea e dagli altri partner, per un importo superiore a 3,9 milioni di euro;
il “Piano d’Azione interregionale per la conservazione dell’Orso bruno delle Alpi Centro-orientali” (PACOBACE) rappresenta lo strumento fondamentale per garantire la conservazione dell’Orso bruno e scongiurarne l’estinzione,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e quali siano le sue valutazioni in merito;
se non ritenga opportuno intraprendere iniziative di competenza al fine di impedire danni irreparabili (quali uccisioni di orsi) che verrebbero certamente causate a seguito della citata delibera della Giunta della provincia autonoma di Trento;
se non ritenga altresì di intervenire, nell’ambio delle proprie competenze, al fine di chiarire se la predetta “captivazione permanente” degli orsiconsiderati problematici non sia da considerarsi in contrasto con le normative comunitarie e nazionali in materia.
(4-02556)