Le famiglie, la vita, il diritto: riflessioni sul ddl Pillon
Quando è chiamato ad occuparsi di questioni e problemi che investono direttamente la sfera più intima della vita delle persone, il legislatore si trova di fronte almeno due alternative. Da un lato, può porsi in un atteggiamento di ascolto, sforzandosi di riconoscere – nella complessità dell’esistenza – la diversità delle istanze che chiedono disciplina e tutela; d’altro canto, può privilegiare invece un approccio di tipo ideologico, ricorrendo a modelli astrattamente ritenuti preferibili, e modellando su di essi la vita stessa.
Nell’equilibrio tra questi due poli – riconoscimento e disciplinamento – risiedono, o dovrebbero risiedere, la saggezza dei rappresentanti e la capacità del processo politico di includere le differenze, integrandole in una più ampia cornice di convivenza, ispirata alla Costituzione. Una tale esigenza è particolarmente avvertita nella materia dei cd. diritti civili, vale a dire di quelle posizioni giuridiche che rappresentano, in qualche misura, la precondizione per il pieno godimento ed esercizio della cittadinanza: proprio in questo ambito, la tensione tra rivendicazioni identitarie, riconoscimento, solidarietà e necessità di elaborare un quadro normativo e disciplinare di riferimento costituisce una sfida mai esaurita[1]. Tra libertà e autorità, il legislatore è chiamato ad individuare una via mediana, che assicuri al tempo stesso spazi di autodeterminazione per i singoli, e adeguata tutela alla posizione dei soggetti in condizione di vulnerabilità.
Nell’ambito del diritto delle famiglie, tale alternativa assume infine i contorni di un lavoro di cesello, che impone di combinare con intelligenza il riconoscimento e la tutela dei molti modi in cui si costruisce e si vive l’esperienza della vita familiare, con la necessità di preservare equilibri sociali e, soprattutto, di assicurare protezione ai soggetti più deboli, cioè i minori. Nella sua profonda saggezza, il Costituente ha così voluto ancorare l’art. 29 – che garantisce l’istituto familiare rispetto ad indebite ingerenze da parte del potere pubblico – nel quadro più generale rappresentato dagli articoli 2 e 3 della Costituzione. Sicché non è un concetto di famiglia astratto – o peggio, ricevuto dalla tradizione – a modellare l’esperienza dei singoli e la sua disciplina giuridica ma, tutto al contrario, è quest’ultima che continuamente rimodella la nozione e il significato dell’istituto familiare. Prima viene il libero svolgimento della personalità nelle formazioni sociali – e la sua garanzia piena, in condizioni di pari dignità sociale – e solo su questa base è possibile delineare la fisionomia delle famiglie, per come si evolve nello sviluppo storico e culturale della società, dando corpo al diritto vivente (attraverso i diritti dei viventi, verrebbe da dire in un gioco di parole): un insegnamento che, come è stato ricordato di recente, dobbiamo alla profondità di pensiero di un Maestro come Stefano Rodotà[2].
D’altro canto, in questa prospettiva, è sempre Rodotà ad aver invitato ad essere consapevoli di quanto pericoloso possa divenire il diritto “quando incontra la vita delle persone e si comporta come se non esistesse”[3]: da strumento di libertà e liberazione, e fattore di eguaglianza, esso diviene strumento dell’ideologia e di interventi incontrollati ed invasivi nella sfera più intima delle persone.
Ed è nella stessa direzione che muove la giurisprudenza della Corte costituzionale, quando afferma che la Costituzione non può tollerare una concezione della famiglia “nemica delle persone e dei loro diritti” (C. Cost., sent. n. 494/2002).
Nel caso del ddl Pillon, l’equilibrio di cui si discorreva in apertura non è stato perseguito né preservato, ed anzi ne è stata minata all’origine la stessa possibilità. Il modello di famiglia presupposto e perseguito dal ddl Pillon è un modello di famiglia autoritario, ideologicamente condizionato e insensibile alle concrete, complesse e dolorose vicende di vita di coniugi, genitori e figli.
La gravità di singoli aspetti tecnici, su cui mi soffermerò, va così inquadrata nella opzione politica che caratterizza, al fondo, la proposta di riforma della disciplina della separazione e dell’affidamento dei figli minori: da questa discendono infatti, a cascata, tutte le principali criticità del testo attualmente all’esame del Senato.
Il disegno di legge muove da un presupposto molto chiaro: esiste un modello di famiglia astratto e ideologicamente condizionato – quella fondata sul matrimonio eterosessuale, possibilmente indissolubile – al quale devono essere piegate le concrete vicende di vita e dolore che possono segnare una esperienza familiare, ed in particolare l’interesse del minore a conservare intatta la propria serenità, pure a seguito della fine del matrimonio tra i suoi genitori.
Mi limiterò ad alcuni sintetici esempi.
Anzitutto, penso all’obbligo di ricorrere alla mediazione familiare per poter proporre domanda di separazione giudiziale, in presenza di figli minori. Non si tratta infatti soltanto di “alleggerire” il lavoro del giudice, mediante il ricorso a forme di risoluzione alternativa delle controversie (ammesso e non concesso che, in questa delicatissima materia, la degiurisdizionalizzazione sia una virtù e non, piuttosto, un pericoloso cedimento sul fronte della tenuta delle garanzie giuridiche degli spazi di autonomia): si tratta di imporre alle coppie in crisi di sottoporsi – obbligatoriamente, e non per scelta come avviene oggi – ad un vero e proprio trattamento di consulenza psicologica, che poco ha a che vedere con il diritto e molto, invece, con un intervento autoritario nella sfera più intima della vita delle persone e delle famiglie, a tacere dai costi e dall’inutile aggravio dei tempi di separazione. In direzione contraria rispetto alla riforma della separazione e del divorzio avviata con successo dal Partito Democratico nella scorsa legislatura – per rendere più breve il tempo del dolore e del conflitto – la preferenza (più o meno inconfessata) per la indissolubilità del matrimonio soffoca gli spazi di libertà, ponendo sulle coppie un ulteriore e costoso peso. Nella stessa direzione, pericolosissima, si muovono l’introduzione della figura del coordinatore genitoriale – altra aberrante entrata a gamba tesa nella sfera più intima, con una pesante limitazione del ruolo del giudice, fattore di garanzia – e, soprattutto, la prospettata riforma del regime degli assegni di mantenimento: privando l’ex-coniuge economicamente più debole – nella maggior parte dei casi la donna, specie al Sud – del sostegno dell’altro ex-coniuge per il mantenimento dei figli minori, si incide pesantemente e drammaticamente sulla libertà di scelta di chi intenda separarsi, finendo addirittura per impedire nei fatti la scelta, qualora uno dei membri della famiglia versi in una condizione economica di particolare disagio: una violazione gravissima del principio di eguaglianza materiale, e dell’obbligo di rimuovere gli ostacoli che, di fatto, impediscano di raggiungere la pari dignità sociale di tutte e tutti, che grava sulla Repubblica in virtù dell’art. 3, comma 2, della Costituzione.
Ad essere pesantemente compressa, tuttavia, non è soltanto la posizione dei coniugi che intendano separarsi, ma anche – e soprattutto – quella dei figli minori.
Anche in questo caso, mi limito a due criticità, egualmente esemplificative dell’approccio ideologico e autoritario che caratterizza il ddl Pillon.
Anzitutto, l’art. 17 del disegno di legge inserisce nel codice civile un riferimento – nemmeno troppo velato – alla sindrome di alienazione parentale (cd. PAS), la cui sussistenza dovrebbe giustificare, nella logica della proposta, specifici provvedimenti a tutela del minore. Dietro alla formulazione apparentemente neutra della norma si nasconde una vera e propria aberrazione: il legislatore – ancora una volta, perseguendo il proprio disegno ideologico di comprimere spazi di scelta e di esperienza, applicando principi e modelli del tutto astratti dalla vita – si appoggia ad un modello diagnostico (la cd. PAS) che è oggetto di persistenti critiche in ambito medico e psicologico. Proprio come è avvenuto per i vaccini, il rapporto tra evidenze scientifiche e attività del legislatore viene completamente stravolto e la scienza – con tutta la sua complessità e, quel che è peggio, in un caso ancora assai delicato e controverso – viene brandita come clava ideologica.
In secondo luogo, e concludendo, non posso dimenticare la riforma delle modalità di affidamento, vero e proprio cuore della costruzione ideologica del collega Pillon: l’affermazione del diritto del minore a conservare un rapporto con entrambi i genitori viene anche in questo caso piegata ad una declinazione ideologica e strumentale del principio di bigenitorialità, e il minore viene trasformato in una specie di pallina da ping pong, rimpallata tra i genitori. Anche il passaggio dall’affido condiviso all’affido paritario (sul piano temporale) nasconde, dietro al principio della tutela dell’interesse del minore, una opzione ideologica pervasiva e cieca rispetto alle concrete esigenze della vita.
Si afferma spesso che, in questo tempo, il problema più urgente è divenuto quello di garantire a ciascuna e ciascuno la sicurezza: per perseguire tale obiettivo, vengono giustificate intrusioni pesanti nella sfera giuridica dei singoli, e vengono minate – talvolta – le stesse garanzie democratiche dei diritti fondamentali. Il bisogno di sicurezza si traduce anche, nell’approccio ideologico della destra populista, in un ritorno a tradizioni rassicuranti, e ad una declinazione asfissiante del concetto di identità. Quest’ultima, da patrimonio personale e culturale che continuamente si arricchisce nell’apertura solidale all’altro e alla relazione, diviene scudo, strumento di difesa, guscio rigido e immutabile: spesso, troppo spesso, tutto questo si salda proprio ad un irrigidimento ideologico degli strumenti che – come la famiglia – rendono invece possibile il libero svolgimento della personalità. Ecco, nel ddl Pillon vediamo all’opera proprio questa distorsione, e le sue conseguenze anche e soprattutto sul piano della tutela della sicurezza dei soggetti più deboli, che sono i minori ma anche il genitore più fragile (molto più spesso la donna). Anche in questo caso, dunque, si comprende con chiarezza come non possa esistere sicurezza senza garanzia di adeguati spazi di libertà; e di come la sicurezza stessa si alimenti anzitutto di solidarietà, relazioni, reti e comunità aperte all’inclusione della differenza. La sicurezza non è quella di chi viene invitato a “restare chiuso dentro casa, quando viene la sera”, come cantava Francesco De Gregori; così come non può essere quella di un bambino o di una bambina, costretti a subire l’applicazione sulla loro pelle di un modello familiare rigido, o di un principio di bigenitorialità declinato in astratto. La persona si sente al sicuro quando sa che lo Stato afferma la sua presenza riconoscendo la pluralità e la diversità delle condizioni di vita, e delle scelte di libertà che le animano: quando si sente riconosciuta come soggetto libero di autodeterminarsi nella relazione con gli altri, motore di una storia condivisa.
[1] Sul punto v., da ultimo, A. Schillaci, Le storie degli altri. Strumenti giuridici del riconoscimento e diritti civili in Europa e negli Stati Uniti, Napoli, Jovene, 2018.
[2] Così S. Celentano, Il ddl Pillon: adultocentrismo e conflitti tra generi e generazioni, in Questione Giustizia, 8 novembre 2018 (http://www.questionegiustizia.it/articolo/il-ddl-pillon-adultocentrismo-e-conflitti-tra-generi-e-generazioni_09-11-2018.php).
[3] S. Rodotà, Diritto d’amore, Roma-Bari, Laterza, 2015, p. 17.