Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze
24 giugno 2014
BOZZA DI TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA RELATRICE PER I DISEGNI DI LEGGE IN MATERIA DI
Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e
disciplina delle convivenze
TITOLO I
Delle unioni civili
Art. 1.
(Registro nazionale delle unioni civili tra persone dello stesso sesso)
1. Due persone dello stesso sesso costituiscono un’unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte all’ufficiale di stato civile.
2. Presso gli uffici del registro di ogni comune italiano è istituito il registro nazionale delle unioni civili tra persone dello stesso sesso. In tale registro si possono iscrivere alla presenza di due testimoni due persone dello stesso sesso, maggiorenni e capaci di intendere e di volere, unite da reciproco vincolo affettivo. Non può contrarre un’unione civile, a pena la nullità dell’atto, chi è vincolato da un matrimonio o da un’unione civile.
Sono cause impeditive all’iscrizione al registro nazionale delle unioni civili tra persone dello stesso sesso:
a) la sussistenza di un vincolo matrimoniale, ivi compresa l’ipotesi in cui i coniugi siano separati, o di un’unione civile tra persone dello stesso sesso in atto;
b) la minore età di una o di entrambe le parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso, salvi i casi di autorizzazione del tribunale ai sensi dell’articolo 84 del codice civile;
c) l’interdizione di una o di entrambe le parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso, per infermità di mente. Se l’istanza di interdizione è stata soltanto promossa, la certificazione dello stato di parte dell’unione civile tra persone dello stesso sesso non può avere luogo finché la sentenza sull’istanza non sia passata in giudicato;
d) la sussistenza delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo dell’articolo 87 del codice civile; non possono altresì contrarre un’unione civile tra persone dello stesso sesso lo zio e il nipote e la zia e la nipote;
e) l’ipotesi di delitto di cui all’articolo 88 del codice civile. Se nei confronti di una o di entrambe le parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso ha avuto luogo soltanto rinvio a giudizio ovvero sottoposizione a misura cautelare per il delitto di cui all’articolo 88 del codice civile, la procedura per la certificazione dello stato di unione civile tra persone dello stesso sesso è sospesa sino a quando non è pronunziata sentenza di proscioglimento.
3. La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta la nullità dell’unione civile tra persone dello stesso sesso.
4. L’unione civile tra persone dello stesso sesso è certificata dal relativo documento attestante lo stato dell’unione civile tra persone dello stesso sesso. Detto documento deve contenere i dati anagrafici delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso, l’indicazione del loro regime patrimoniale legale e della loro residenza. Deve contenere altresì i dati anagrafici di eventuali figli minori dell’unione civile tra persone dello stesso sesso, indipendentemente dalla durata della stessa, nonché dei figli di ciascuna delle parti dell’unione civile.
Art. 2.
(Modifiche al codice civile)
1. All’articolo 86 del codice civile, dopo le parole «da un matrimonio» sono inserite le parole «o da un’unione civile tra persone dello stesso sesso».
2. Dopo l’articolo 143-bis del codice civile è inserito il seguente:
«Art. 143-bis. 1 — (Cognome dell’unione civile tra persone dello stesso sesso). — Le parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso stabiliscono il cognome della famiglia scegliendolo tra i loro cognomi. Lo stesso è conservato durante lo stato vedovile, fino a nuove nozze o al perfezionamento di nuova unione civile tra persone dello stesso sesso. La parte può anteporre o posporre al cognome della famiglia il proprio cognome, se diverso».
Art. 3.
(Regime giuridico)
1. Ad ogni effetto, all’unione civile si applicano tutte le disposizioni previste per il matrimonio nelle leggi, decreti e regolamenti, ad esclusione delle adozioni di cui all’articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184.
2. La parte dell’unione civile tra persone dello stesso sesso è familiare dell’altra parte ed è equiparata al coniuge per ogni effetto.
3. Le parole «coniuge», «marito» e «moglie», ovunque ricorrano nelle leggi, decreti e regolamenti, si intendono riferite anche alla «parte della unione civile tra persone dello stesso sesso».
Art. 4.
(Doveri di solidarietà del rapporto e diritti successori)
1. Le parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenuti al mutuo aiuto morale e materiale.
2. Nella successione legittima, disciplinata dal libro secondo, titolo II, capo II, del codice civile i diritti spettanti al coniuge si applicano anche alla parte legata al defunto da un’unione civile tra persone dello stesso sesso.
Art. 5.
(Assistenza sanitaria e penitenziaria)
1. Alle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all’assistenza sanitaria e penitenziaria.
Art. 6.
(Scioglimento dell’unione civile tra persone dello stesso sesso)
1. L’unione civile si scioglie per comune accordo o per decisione unilaterale.
2. L’ufficio del registro deve trascrivere lo scioglimento entro tre mesi dalla comunicazione. Alla parte dell’unione che non sia in grado di provvedere alle proprie necessità è corrisposto un assegno di mantenimento determinato in base alle capacità dell’obbligato, al numero di anni della convivenza ed alle capacità lavorative di entrambe le parti. Tale obbligo cessa qualora l’avente diritto contragga una nuova unione o matrimonio.
3. All’unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano le disposizioni di cui al titolo VI, capo V del codice civile.
Art. 7.
(Delega al Governo per la regolamentazione dell’unione civile)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) modificazione delle disposizioni in materia di ordinamento dello stato civile, prevedendo che gli atti di unione civile tra persone dello stesso sesso siano conservati dall’ufficiale di stato civile insieme a quelli del matrimonio;
b) modifica e riordino delle norme in materia di diritto privato internazionale, prevedendo i criteri di applicazione della disciplina della unione civile tra persone dello stesso sesso regolato dalle leggi italiane alle coppie formate da persone dello stesso sesso che abbiano contratto all’estero matrimonio, unione civile o altro istituto analogo;
c) modificazioni ed integrazioni normative per il necessario coordinamento con la presente legge delle disposizioni contenute nelle leggi, nei decreti e nei regolamenti;
d) inserimento dopo la parola «matrimonio», ovunque ricorra nelle leggi, nei decreti e nei regolamenti e fatta salva l’esclusione di cui all’articolo 3, comma 1 della presente legge, delle seguenti parole: «o unione civile»
e) modificazioni ed integrazioni normative per il necessario coordinamento della disciplina della convivenza di cui al Titolo II della presente legge con le disposizioni contenute nelle leggi, nei decreti e nei regolamenti.
2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro della giustizia, del Ministro dell’interno e del Ministro competente per le pari opportunità.
3. Sullo schema di decreto approvato dal Consiglio dei ministri esprimono il loro parere le Commissioni parlamentari competenti entro due mesi dalla sua trasmissione alle Camere. Decorso tale termine, il decreto legislativo è comunque addottato, anche in mancanza dei pareri. Qualora il termine per l’espressione dei pareri parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto dal comma 1 o successivamente, quest’ultimo termine è prorogato di tre mesi.
TITOLO II
Della disciplina delle convivenze
Art. 8.
(Della convivenza di fatto)
1. Il presente Titolo disciplina i diritti individuali e i doveri di soggetti maggiorenni, conviventi stabilmente da almeno tre anni o da almeno un anno in presenza di figli comuni, uniti da legami affettivi e di solidarietà, ai fini di reciproca assistenza e solidarietà, materiale e morale, non legati da rapporti di parentela, né vincolati da matrimonio o da un’unione civile tra persone dello stesso sesso.
2. Per l’individuazione dell’inizio della stabile convivenza trovano applicazione gli articoli 4 e 33, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.
Art. 9.
(Assistenza in caso di malattia o di ricovero)
1. In caso di malattia o di ricovero del convivente, l’altro convivente ha diritto di visitarlo e di accudirlo secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate.
Art. 10.
(Decisioni in materia di salute e per il caso di morte)
1. Ciascun convivente può designare l’altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati:
a) in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute;
b) in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie.
2. La designazione di cui al comma 1 è effettuata in forma scritta e autografa oppure, in caso di impossibilità di redigerla, alla presenza di un testimone.
Art. 11.
(Diritto di abitazione e casi di successione nel contratto di locazione)
1. In caso di morte di uno dei conviventi e in presenza di figli comuni minori è riconosciuto il diritto di abitazione all’altro convivente nella casa ove convivevano, se di proprietà del defunto, per un numero di anni pari alla durata della convivenza di fatto. Tale diritto cessa in caso di matrimonio o d’inizio di una nuova convivenza.
2. In caso di risoluzione anticipata del contratto di locazione della comune residenza da parte del convivente conduttore, l’altro convivente può succedergli nel contratto. In presenza di figli comuni, non si tiene conto del periodo di durata della convivenza prescritto ai sensi dell’articolo 8, comma 1.
Art. 11-bis.
(Inserimento nelle graduatorie per l’assegnazione di alloggi di edilizia popolare)
1. Nel caso in cui l’appartenenza ad un nucleo familiare costituisca titolo o causa di preferenza nelle graduatorie per l’assegnazione di alloggi di edilizia popolare, di tale titolo o causa di preferenza possono godere, a parità di condizioni, i conviventi di cui all’articolo 8 comma1.
Art. 12.
(Obbligo alimentare)
1. Nell’ipotesi in cui uno dei conviventi versi nelle condizioni previste dell’articolo 438, primo comma, del codice civile, l’altro convivente è tenuto a prestare gli alimenti oltre la cessazione della convivenza per un periodo determinato in proporzione alla durata della convivenza medesima
Art. 13.
(Contratto di convivenza)
1. I conviventi possono disciplinare i reciproci rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune e alla sua cessazione con il contratto di convivenza.
2. Il contratto di convivenza, le sue successive modifiche e il suo scioglimento devono risultare da atto scritto a pena di nullità, ricevuto da un notaio in forma pubblica.
3. Ai fini dell’opponibilità ai terzi, il notaio che ha ricevuto l’atto in forma pubblica o che ne ha autenticato le sottoscrizioni deve provvedere entro i successivi dieci giorni a trasmetterne copia al comune di residenza dei conviventi per l’iscrizione all’anagrafe ai sensi degli articoli 5 e 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223. Con il contratto di convivenza, le parti stabiliscono di comune accordo la residenza comune.
4. Le parti possono stabilire nel contratto:
1) le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, anche in riferimento ai termini, alle modalità e all’entità delle rispettive contribuzioni;
2) che i beni acquistati a titolo oneroso anche da uno dei conviventi successivamente alla stipula del contratto siano soggetti al regime della comunione ordinaria, di cui agli articoli 1100 e seguenti;
3) i diritti e le obbligazioni di natura patrimoniale derivanti per ciascuno dei contraenti dalla cessazione del rapporto di convivenza per cause diverse dalla morte;
4) che in deroga al divieto di cui all’articolo 458 e nel rispetto dei diritti dei legittimari, in caso di morte di uno dei contraenti dopo oltre sei anni dalla stipula del contratto spetti al superstite una quota di eredità non superiore alla quota disponibile. In assenza di legittimari, la quota attribuibile parzialmente può arrivare fino a un terzo dell’eredità
5) che nei casi di risoluzione del contratto di cui all’articolo 17 della presente legge sia previsto l’obbligo di corrispondere al convivente con minori capacità economiche un assegno di mantenimento determinato in base alle capacità economiche dell’obbligato, al numero di anni del contratto di convivenza e alla capacità lavorativa di entrambe le parti.
5. All’articolo 458 del codice civile, dopo le parole: «dagli articoli 768-bis e seguenti» sono inserite le seguenti: «nonché quanto disposto in un contratto di convivenza stipulato nei limiti e con i requisiti stabiliti dalla legge».
6. Il regime patrimoniale scelto nel contratto di convivenza può essere modificato in qualunque momento nel corso della convivenza con atto stipulato nella medesima forma. Nell’ipotesi in cui, per qualsiasi ragione, si ometta di stipulare il regime patrimoniale di cui al comma 4, si presume scelto il regime di separazione legale.
7. I contratti di convivenza sono riconosciuti quali titolari di autonomi diritti. Lo stato di parte di un contratto di convivenza non può essere motivo o fonte di discriminazione in qualunque settore della vita pubblica e privata.
8. Il trattamento dei dati personali contenuti nelle certificazioni anagrafiche deve avvenire conformemente alla normativa prevista dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, garantendo il rispetto della dignità degli appartenenti al contratto di convivenza. I dati personali contenuti nelle certificazioni anagrafiche non possono costituire elemento di discriminazione a carico delle parti del contratto di convivenza.
Art. 14.
(Cause impeditive).
1. Sono cause impeditive alla stipula di un contratto di convivenza:
a) la sussistenza di un vincolo matrimoniale o di un’unione civile tra persone dello stesso sesso;
b) la sussistenza del vincolo derivante da un altro contratto di convivenza iscritto ai sensi dell’art. 13 della presente legge;
c) la minore età di una o di entrambe le parti del contratto di convivenza, salvi i casi di autorizzazione del tribunale ai sensi dell’articolo 84 del codice civile;
d) l’interdizione di una o di entrambe le parti del contratto di convivenza, per infermità di mente. Se l’istanza di interdizione è stata soltanto promossa, la certificazione dello stato di parti del contratto di convivenza non può avere luogo finché la sentenza sull’istanza non sia passata in giudicato;
e) la sussistenza delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo dell’articolo 87 del codice civile.
f) l’ipotesi di delitto di cui all’articolo 88 del codice civile. Se nei confronti di una o di entrambe le parti del contratto di convivenza ha avuto luogo soltanto rinvio a giudizio, ovvero sottoposizione a misura cautelare per il delitto di cui all’articolo 88 del codice, la procedura per la certificazione dello stato di parti del contratto di convivenza è sospesa sino a quando non è pronunziata sentenza di proscioglimento.
2. La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta la nullità del contratto di convivenza di cui all’art. 13.
3. Il contratto di convivenza non può essere sottoposto a termine o condizione. Nel caso in cui le parti inseriscano termini o condizioni, queste si hanno per non apposte.
Art. 15.
(Assistenza sanitaria e penitenziaria)
1. Alle parti del contratto di convivenza sono estesi tutti i diritti e doveri spettanti al coniuge relativi all’assistenza sanitaria e penitenziaria.
2. Il contratto di convivenza può prevedere che in presenza di uno stato sopravvenuto di incapacità di intendere e di volere anche temporaneo, fatte salve le norme in materia di misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia, di cui al libro primo, titolo XII, capo I, tutte le decisioni relative allo stato di salute e in generale di carattere sanitario, ivi comprese quelle concernenti la donazione degli organi, il trattamento del corpo e i funerali, sono adottate dal convivente.
3. In assenza di ascendenti o discendenti diretti e salvo che sia diversamente stabilito nel contratto di convivenza, tutte le decisioni di cui al secondo comma sono comunque adottate dal convivente.
Art. 16.
(Successione nel contratto di locazione)
1. In caso di morte di una delle parti del contratto di convivenza che sia conduttore nel contratto di locazione della comune abitazione, l’altra parte può succedergli nel contratto.
Art. 17.
(Risoluzione del contratto di convivenza)
1. Il contratto di convivenza si risolve per:
1) accordo delle parti;
2) recesso unilaterale;
3) sopravvenuto matrimonio o unione civile di uno dei contraenti;
4) morte di uno dei contraenti.
2. La concorde volontà di risoluzione e il recesso unilaterale devono risultare da atto scritto, ai sensi dell’articolo 13.
3. Nel caso di recesso unilaterale da un contratto trascritto, il notaio che riceve o che autentica l’atto è tenuto, oltre che agli adempimenti di cui all’articolo 13, comma 3, a notificarne copia all’altro contraente all’indirizzo indicato dal recedente o risultante dal contratto.
4. Nel caso di cui al numero 3) del comma 1, il contraente che ha contratto matrimonio deve notificare all’altro contraente e anche al notaio che ha rogitato il contratto, l’estratto di matrimonio o di unione civile.
5. Nel caso di cui al numero 4) del comma 1, il contraente superstite o gli eredi del contraente deceduto devono notificare al notaio l’estratto dell’atto di morte. Il notaio provvede ad annotare a margine del contratto originale l’avvenuta risoluzione del contratto e a notificarlo all’anagrafe del comune di residenza.
Art. 15.
(Diritti nell’attività di impresa)
1. Al libro primo, titolo VI, capo VI, sezione VI, del codice civile, dopo l’articolo 230-bis è aggiunto il seguente:
«Art. 230-ter. – (Diritti del convivente). — Al convivente che abbia stipulato un contratto di convivenza e presti stabilmente la propria opera all’interno dell’impresa dell’altro convivente spetta, salvo diversa disposizione contenuta nel contratto, una partecipazione agli utili commisurata al lavoro prestato.
Il diritto non spetta qualora tra i conviventi esista un rapporto di società o di lavoro subordinato».
Art. 16.
(Norme applicabili)
1. Dopo l’articolo 30 della legge 31 maggio 1995, n. 218, è inserito il seguente:
«Art. 30-bis. – (Contratti di convivenza). 1. Ai contratti di convivenza disciplinati dalla presente legge si applica la legge nazionale comune dei contraenti. Ai contraenti di diversa cittadinanza si applica la legge del luogo di registrazione della convivenza.
2. Ai contratti di convivenza tra cittadini italiani oppure ai quali partecipa un cittadino italiano, ovunque siano stati celebrati, si applicano le disposizioni della legge italiana vigenti in materia.
3. Sono fatte salve le norme nazionali, internazionali ed europee che regolano il caso di cittadinanza plurima».
Art. 17.
(Forma della domanda di interdizione e di inabilitazione)
1. All’articolo 712, secondo comma, del codice di procedura civile, dopo le parole: «del coniuge,» sono inserite le seguenti: «della parte del contratto di convivenza».
2. Ciascuna delle parti del contratto di convivenza può, sussistendone i presupposti richiesti dalla legge, assumere la tutela, la curatela o l’amministrazione di sostegno dell’altra parte dichiarata interdetta o inabilitata ai sensi delle norme vigenti, o che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trovi nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, secondo quando previsto dall’articolo 404 del codice civile.
3. Al primo comma dell’articolo 417 del codice civile, dopo le parole: «dalla persona stabilmente convivente,» sono inserite le seguenti: «della parte del contratto di convivenza,».
Art. 18.
(Risarcimento del danno causato da fatto illecito da cui è derivata la morte di una delle parti del contratto di convivenza)
1. In caso di decesso di una delle parti del contratto di convivenza, derivante da fatto illecito di un terzo, nell’individuazione del danno risarcibile alla parte superstite si applicano i medesimi criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite.