Salvaguardia dell’ambiente lagunare. Interrogazione parlamentare
Interrogazione parlamentare al Ministro dell’ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare sulla questione del transito delle grandi navi da crociera in ambiente lagunare (Venezia)
INTERROGAZIONE
Al Ministro dell’ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti
Al Ministro per i Beni e le Attività Culturali
Premesso che:
il tema delle soluzioni progettuali dei percorsi delle grandi navi crociera a Venezia per la loro stretta correlazione con l’equilibrio idraulico e morfodinamico della laguna va inquadrato in un ambito “ambientale” laddove la legislazione speciale per Venezia e la sua laguna e la normativa ambientale per la realizzazione di opere di interesse pubblico costituiscono specifici ed obbligati riferimenti;
in alcune delle proposte all’esame delle autorità competenti sono presenti soluzioni progettuali che nel prevedere tracciati di nuovi canali marittimi navigabili di considerevoli dimensioni all’interno della laguna innestano l’insorgere di rilevanti problemi di carattere morfodinamico i cui effetti negativi di tale traffico sono ben documentati dalla modificazione dei fondali lagunari intervenuta dopo la realizzazione dei grandi canali navigabili in termini soprattutto di erosione dei fondali della laguna e modifiche delle correnti di marea;
lo scavo di canali con caratteristiche simili a quelle prospettate ingenera pesanti interazioni fra il campo di moto locale indotto dalla navigazione, i fondali, le sezioni del canale stesso, la circolazione secondaria e i bassifondi che lo affiancano che non vengono annullate neanche con costose opere di neutralizzazione e/o mitigazione nel tentativo di ridurre gli effetti negativi nel corpo lagunare;
tali interventi di nuovi canali marittimi navigabili all’interno della laguna appaiono perciò in contrasto con i dettati della legislazione speciale per Venezia e la sua laguna che tutela l’equilibrio idraulico (art. 1 legge 16 aprile 1973 n° 171 – interventi per la salvaguardia di Venezia), richiede il riequilibrio idrogeologico della laguna, l’arresto ed inversione del processo di degrado del bacino lagunare e l’eliminazione delle cause che lo hanno provocato ( art. 3 legge 29 novembre 1984 n° 798- nuovi interventi per la salvaguardia di Venezia ), stabilisce il ripristino della morfologia lagunare ( art. 3 comma 2/d legge 5 febbraio 1992 – interventi per la salvaguardia di Venezia e la sua laguna);
in tale contesto svolge una funzione rilevante quel Piano morfologico di riequilibrio della laguna, già previsto dalla legislazione speciale per Venezia, a cui spetta il compito di garantire, per la laguna, la sostenibilità ambientale delle trasformazioni, ed al quale dovrà attenersi peraltro anche quel Piano Regolatore Portuale atteso da quasi 20 anni, e che non potrà non considerare l’incidenza che i percorsi delle grandi navi crociera avranno nell’ecosistema laguna;
esiste a Padova una scuola idraulica presso il Dipartimento di Ingegneria Civile Edile Ambientale (D.IC.E.A.), Università di Padova, nota per la consolidata e più che trentennale esperienza nel campo della modellistica numerica applicata alla idraulica ed alla morfodinamica (esperienza ben nota e riconosciuta in campo nazionale ed internazionale e che per la laguna di Venezia costituisce punto di eccellenza della ricerca), scuola che potrebbe costituire un supporto fondamentale nell’esame e gestione delle proposte avanzate in merito
si chiede
se i Ministri interrogati siano a conoscenza delle situazioni di fatto testè ricordate;
se ritengano di dover garantire che la comparazione delle alternative presentate alle autorità competenti per la scelta della soluzione definitiva venga esperita nello spirito e nei principi che regolano l’equilibrio idraulico e morfodinamico della laguna in ottemperanza a quanto disposto dalla vigente legislazione speciale per Venezia e la sua laguna;
se non ritengano che, stante la natura ambientale del tema trattato, debbano essere interessati in primo luogo e direttamente il Ministro dell’Ambiente ed i suoi uffici, competenti per la loro funzione di tutela di salvaguardia della laguna di Venezia, anche al fine di assicurare che le decisioni finali avvengano all’interno di procedure regolate dalla normativa ambientale in termini di VAS, VIA, VINCA (d.lgs. 152/2006 con aggiornamenti d.lgs. 156/2010);
se non ritengano che la scelta definitiva volta a risolvere il transito delle grandi navi crociera a Venezia, per il suo indubitabile impatto con il corpo acqueo lagunare, debba avvalersi di un ente terzo che garantisca l’attendibilità scientifica, non accontentandosi di istruttorie addomesticate da enti e uffici già dimostratisi proni in passato verso interessi gestiti da società private quali il Consorzio Venezia Nuova e le società crocieristiche.
CASSON, CIRINNA’, DIRINDIN, SPILABOTTE, PUPPATO, FAVERO