Saranno adeguate le risorse per l’applicazione della convenzione di Washington a tutela delle specie protette e per la gestione degli animali esotici confiscati dallo Stato.
Via libera definitivo della Camera. E’ legge grazie alla LAV.
L’articolo 75 del Collegato ambientale alla Legge di Stabilità, approvato definitivamente oggi dalla Camera dei Deputati, sblocca un’assurdità che non permetteva dal 2000 di fornire risorse sufficienti all’applicazione della Convenzione di Washington a tutela delle specie in via d’estinzione, mettendo finalmente a disposizione adeguate risorse per la cura e la gestione degli animali confiscati per violazioni alla CITES e la relativa Legge 150 del 1992.
Fino a ieri i diritti di prelievo del Ministero dell’Ambiente erano fissati a un ridicolo importo di 15,49 euro a prescindere dall’entità dell’importazione autorizzata. Era scandaloso che tali spiccioli, in riferimento ad attività commerciali e anche di lusso, si riferisse al rilascio della licenza o del certificato di importazione senza tenere in alcuna considerazione il numero di animali o parti di animali importati o il loro valore…
La logica conseguenza di questo stato di cose ha comportato che l’importo derivante dai diritti speciali di prelievo non sia stato sufficiente per ben quindici anni a far fronte alle esigenze del sistema CITES a partire dalle risorse a disposizione per l’accudimento degli animali confiscati. Infatti la carenza di questi fondi ha determinato gravissimi effetti sugli animali confiscati ad attività economiche che sono rimasti presso le stesse e nonostante la confisca, impiegati negli stessi spettacoli o attività economiche.
Ora, grazie a un emendamento proposto dalla LAV e fatto approvare dalle senatrici Cirinnà, Amati, Granaiola e altri, il Ministero dell’Ambiente avrà il diritto di rivalutare con cadenza triennale la misura dei “diritti speciali di prelievo”. Dalle oltre 50mila licenze e certificati di importazione che sono i movimenti registrati in Italia ogni anno, cui corrisponde un valore di decine di milioni di euro di specie importate, si potranno ora fissare adeguati importi dei diritti speciali di prelievo per far fronte a tutte le esigenze e vigileremo affinchè tali importi siano proporzionali al volume delle specie importate.
La LAV dedica questo significativo passo in avanti alla memoria di Massimiliano Rocco, già responsabile Cites del Wwf, scomparso nei giorni scorsi, ispiratore a suo tempo di questo emendamento.
ARTICOLO 75
(Disposizioni relative all’attuazione della Convenzione sul commercio internazionale di specie minacciate di estinzione – CITES)
1. La misura dei diritti speciali di prelievo istituiti in attuazione della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (CITES), di cui all’articolo 8-quinquies della legge 7 febbraio 1992, n. 150, è rivalutata con cadenza triennale, entro il 31 dicembre, per il miglioramento dell’efficienza ed efficacia delle attività di cui al medesimo articolo 8-quinquies, commi 3-bis, 3-ter, 3-quater e 3-quinquies, svolte in attuazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, in materia di protezione delle specie di flora e fauna mediante il controllo del loro commercio.
La Convenzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora minacciate di estinzione (detta CITES), rappresenta lo strumento normativo che regolamenta l’esportazione e l’importazione di animali, piante, loro parti e loro prodotti derivati di specie dichiarate minacciate di estinzione, assicurando la sostenibilità degli scambi al fine di assicurare la conservazione delle specie.
Con legge 7 febbraio 1992 n.150 è stato introdotto il quadro sanzionatorio necessario alla corretta applicazione della Convenzione e sono state definite le competenze in materia di attuazione, rilascio di licenze, certificazioni e controllo.
L’articolo 8-quinquies della legge dispone che con decreto del Ministro dell’ambiente di concerto con il Ministro dell’economia e finanze e politiche agricole alimentari e forestali è determinata, tra l’altro, la misura del diritto speciale di prelievo da porre a carico dei soggetti tenuti a richiedere o presentare licenze, certificati, denunce ai sensi della normativa nazionale e comunitaria di attuazione della CITES.
Il comma 2 del citato articolo 8-quinquies dispone che la misura di detti diritti dovrà essere determinata in modo da assicurare la integrale copertura delle spese derivanti agli organi competenti dall’applicazione delle relative norme.
Tali organi sono essenzialmente la Commissione scientifica per l’applicazione della CITES, istituita dall’articolo 4, comma 5, della legge 150/1992, le strutture necessarie per il mantenimento degli animali vivi confiscati in attuazione della convenzione, gli Uffici competenti dei Ministeri dell’ambiente e delle politiche agricole alimentari e forestali (Corpo forestale dello Stato) quali autorità nazionali rispettivamente di gestione e di controllo e certificazione per le spese di missione, acquisto formulari, potenziamento e l’informatizzazione delle attività amministrative e di controllo, analisi genetiche e iniziative di conservazione delle specie e di sensibilizzazione.